Ass. Amici del Convitto

Piazza Monte Grappa 5, 00195 Roma

segreteria.amicidelconvitto@gmail.com

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Lo Statuto

Statuto dell'Associazione ``Amici del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Roma``

ART. 1 - Denominazione, Sede, Durata

E’ costituita l’Associazione denominata “AMICI DEL CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II ROMA”, in breve “AMICI DEL CONVITTO”.

L’Associazione ha sede legale in Piazza Monte Grappa n. 5, 00195 Roma ed ha durata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2 - Scopi

L’Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo:

– il rafforzamento dei vincoli di solidarietà sorti nell’adempimento del comune dovere tra gli ex alunni del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;

– la cura e l’assistenza morale e, quindi, il rinsaldamento dei vincoli fra gli associati;

– l’acquisizione di pubblicazioni e documenti sulla storia e sulle vicende del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, al fine di conservarne e tramandarne le tradizioni e difenderne le caratteristiche;

– la creazione di un centro di fermento intellettuale intorno alle tradizioni ed alle caratteristiche del Convitto Nazionale predetto;

– l’istituzione di borse di studio, ovvero la creazione di fondi da destinarsi ad alunni meritevoli e bisognosi da prescegliersi a cura del Consiglio Direttivo tra i Convittori e i Semiconvittori;

– il monitoraggio e il sostegno allo sviluppo della formazione in generale ed all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso al mondo del lavoro anche attraverso percorsi formativi di internazionalizzazione e di mobilità;

– la promozione e l’organizzazione di iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative che perseguano il fine di valorizzare al meglio le caratteristiche del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;

– l’attività di diffusione tra gli alunni di una coscienza solidaristica, anche nell’ottica della promozione del merito come criterio per la costruzione di una società migliore;

– l’attivazione di programmi di informazione e di formazione culturale miranti ad accrescere la coesione tra le varie categorie di associati che, a vario titolo, abbiano una relazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma;

– l’intervento in aree di disagio sociale attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana;

– la promozione di interventi nell’ambito dell’iniziativa propria, pubblica, privata e sociale, per la realizzazione di iniziative sia culturali che educative, nei campi sociale e socio – sanitario, psicologico, ambientale ed ecologico, nello sport dilettantistico, nonché a favore delle categorie svantaggiate e nella tutela dei diritti civili.

L’Associazione potrà inoltre porre in essere quelle attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione impiega gli avanzi di gestione e gli eventuali utili esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - Associati: Ammissione

Possono far parte dell’Associazione tutti gli ex alunni del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e tutte le persone, fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione e i contenuti del presente statuto, facciano domanda di ammissione dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

Le domande di ammissione, effettuabili anche con procedura on line, sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che vengono rese note, anche a mezzo di posta elettronica, senza obbligo di motivazione. Contestualmente alla domanda di ammissione viene corrisposta la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di delibera favorevole il nuovo associato viene iscritto nel Libro Soci e dal quel momento decorrono i suoi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.

In caso di delibera sfavorevole, all’aspirante associato viene restituita la quota associativa versata, contestualmente alla comunicazione di rigetto.

Tutti gli associati hanno pari diritti, compreso quello di voto se maggiorenni, e pari doveri.

La qualità di associato e la quota associativa versata sono intrasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

Tutti gli Associati hanno diritto di ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di intervenire nelle Assemblee con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di essere periodicamente informati riguardo alle attività dell’associazione.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell’Associazione ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione.

Le prestazioni che gli Associati effettueranno a favore dell’Associazione sono sempre a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali della stessa.

La qualifica di Associato può venir meno per dimissioni o per uno dei seguenti accertati motivi di incompatibilità:

  1. a) non ottemperenza alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. b) morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. c) arrecati danni morali o materiali all’Associazione.

La delibera di esclusione per gravi motivi è adottata dall’Assemblea ordinaria, a voto segreto, su proposta del Consiglio direttivo.

L’esclusione per gravi motivi viene comunicata con lettera raccomandata o PEC e diviene efficace 30 giorni dopo il ricevimento.

Nel corso di questi 30 giorni, l’associato ha diritto di adire il Collegio dei Probiviri.

In caso di morosità nel pagamento della quota associativa o di ogni altro contributo che l’associato sia tenuto a versare all’Associazione, il Consiglio Direttivo, dopo aver diffidato l’associato con PEC oppure con e-mail con Avviso di Lettura, può adottare una delibera di espulsione per morosità.

ART. 4 - Associati: Categorie e Quote Amministrative

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo, fatti salvi i provvedimenti di esenzione dal pagamento di detta quota eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo in favore di determinate categorie di Associati.

Gli Associati si distinguono in:

FONDATORI: soggetti che sono intervenuti nella costituzione dell’Associazione e che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell’Associazione. Pagano quota associativa annua;

ORDINARI: soggetti che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell’Associazione, ma che non sono intervenuti nella sua costituzione. Le candidature a “Associato Ordinario” possono essere proposte dai diretti interessati e devono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in carica. Pagano quota associativa annua;

SOSTENITORI: soggetti (persone fisiche e giuridiche, nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità dell’Associazione, vogliono ad essa contribuire con elargizioni in denaro, ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell’Associazione.

Gli Associati Sostenitori possono essere esentati dal versamento della quota associativa annua.

  • BENEMERITI: soggetti che, per eccezionali meriti nei confronti dell’Associazione stessa, siano reputati meritevoli di particolare riconoscimento;

Gli Associati Benemeriti possono essere esentati dal versamento della quota associativa annua.

  • ONORARI: soggetti, anche esterni all’Associazione, personalità illustri o ex-alunni del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Roma, che si siano particolarmente distinti in qualunque ambito della società civile, nazionale e/o internazionale.

Gli Associati Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annua.

ART. 5 - Organi nell'Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) L’Assemblea degli Associati;
  2. b) Il Consiglio Direttivo;
  3. c) Il Presidente;
  4. d) Il Vice-Presidente;
  5. e) Il Segretario;
  6. f) Il Tesoriere;
  7. g) Il Collegio dei Revisori;
  8. h) Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 6 - Assemblea degli Associati: Compiti

All’Assemblea degli Associati spetta il compito di deliberare in merito a:

  1. a) approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
  2. b) fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  3. c) elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e di quelli degli altri organi dell’Associazione.

Il Presidente dovrà essere un ex alunno del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II° di Roma ed avere frequentato il medesimo Convitto per almeno due anni e non potrà svolgere più di due mandati consecutivi;

  1. d) approvazione delle linee generali del programma di attività dell’Associazione;
  2. e) modificazione dello Statuto associativo;
  3. f) scioglimento dell’Associazione;
  4. g) ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  5. h) tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 7 - Assemblea: Convocazione

L’Assemblea, sovrana e composta da tutti gli Associati, può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli Associati maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea viene convocata per posta elettronica, o per posta ordinaria, o per affissione nella bacheca dell’Associazione sita nei locali di ingresso principale del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, o per inserimento nel sito Ufficiale dell’Associazione, attualmente www.amicidelconvitto.org”, almeno sette giorni prima della riunione.

La convocazione dovrà contenere i punti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’assemblea degli Associati è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, in provincia di Roma, preferibilmente presso la sede dell’Associazione, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche associative.

Per motivi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà postergare la data di detta Assemblea entro e non oltre il 30 giugno.

Potrà inoltre essere convocata o su iniziativa del Presidente, o su formale richiesta di almeno i 2/3 dei Consiglieri o di almeno il 30% degli Associati.

Un numero non inferiore ad un decimo degli associati può chiedere che un determinato argomento venga inserito nell’Ordine del Giorno affinché l’Assemblea deliberi in merito.

ART. 8 - Assemblea: Pubblicità degli Atti

Le delibere dell’assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati, rimangono inserite nel sito Ufficiale dell’Associazione.

ART. 9 - Assemblea: Quorum - Partecipazione

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Le Assemblee chiamate a deliberare su modifiche allo Statuto dell’Associazione sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza, fisica o a mezzo di sistemi telematici, di almeno i 2/3 degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano l’approvazione del bilancio e la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La partecipazione alle assemblee può essere fisica o a mezzo di sistemi telematici.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei partecipanti, a scrutinio segreto.

E’ espressamente esclusa la possibilità di voto per delega.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino ad un massimo di 12 membri. E’membro di diritto del Consiglio Direttivo il Rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere composta da ex alunni del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all’assemblea che procede all’approvazione del bilancio ed al rinnovo delle cariche associative, successiva alla scadenza.

I membri del Consiglio sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché in numero inferiore alla metà dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo procede per cooptazione alla sua integrazione.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’assemblea.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Consiglio Direttivo decade. Il Presidente, o il Vice Presidente, o il Presidente del Collegio dei Revisori convoca l’assemblea degli Associati da tenersi entro e non oltre trenta giorni al fine di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Consiglio Direttivo: Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o tre dei propri membri lo ritengano necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato per posta elettronica o per posta ordinaria, ovvero con comunicazione da inserire eventualmente sul sito Ufficiale dell’Associazione, almeno cinque giorni prima della riunione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza i termini possono essere ridotti a due giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza, fisica o a mezzo di sistemi telematici, della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale che viene trascritto nel libro Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti indicati dal Presidente e gli ex Presidenti dell’Associazione.

ART. 12 - Consiglio Direttivo: Compiti

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

– nominare il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri;

– deliberare sulle questioni relative alle attività associative e curare l’attuazione delle relative finalità;

– predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale eccedente l’ordinaria amministrazione;

– deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;

– deliberare circa l’ammissione o l’espulsione degli Associati;

– nominare gli Associati Sostenitori, Onorari e Benemeriti;

– determinare la quota associativa annua;

– predisporre i Regolamenti interni dell’Associazione;

– istituire Commissioni di lavoro eventualmente aperte a contributi di esperti.

Il Consiglio Direttivo può assegnare compiti specifici ad uno o più dei suoi membri.

ART. 13 - Il Presidente

Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Ha la responsabilità generale del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione.

Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, dandone al più presto comunicazione al Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla la regolare costituzione e sottoscrive assieme al Segretario i verbali delle riunioni.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori convocheranno l’Assemblea degli Associati, da tenersi entro 30 giorni dalla notizia, per la nomina di un nuovo Presidente.

ART. 14 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea e sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo, provvedendo anche allo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili.

Laddove l’impedimento del Presidente non dovesse essere temporaneo, il Vice Presidente convoca l’assemblea per il rinnovo della carica.

ART. 15 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto dall’Assemblea.

Effettua la tenuta (anche con modalità elettroniche) e l’aggiornamento del Libro degli Associati, redige i Verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati, aggiornando i relativi Libri, cura la pubblicazione sul sito web, in apposita area riservata agli associati, delle Delibere dell’Assemblea, in generale gestisce le comunicazioni tra l’Associazione e gli associati e tra l’Associazione ed i terzi.

Il Segretario, sulla base delle direttive impartite dal Presidente, concorre all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea.

Il Tesoriere cura la gestione patrimoniale dell’Associazione e sovraintende a tutta l’amministrazione, provvedendo all’impiego dei fondi.

Ha la delega di firma ed operatività sui conti correnti dell’Associazione, cura la riscossione delle quote associative e gli adempimenti contabili e fiscali.

Redige i bilanci preventivi e consuntivi, da completarsi in sede di Consiglio Direttivo, che lo approva e lo sottopone dapprima al vaglio dell’Organo di Revisione dei Conti e successivamemnte all’Assemblea.

ART. 17 - Il Collegio dei Revisori

L’assemblea nomina un Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Dei tre membri effettivi almeno uno dovrà essere un ex alunno del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II° di Roma.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di rinuncia, assenza o impedimento di un membro effettivo subentra il supplente con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione.

I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, esaminano a loro discrezione i conti ed annualmente riferiscono all’assemblea sul rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo.

In caso d’irregolarità riscontrate nell’amministrazione, ha il potere di convocare l’Assemblea degli Associati, previa consultazione del Collegio dei Probiviri.

L’Organo di Revisione dei Conti redige verbali delle proprie attività, da trascriversi in apposito Libro.

Il primo Organo di Revisione dei Conti viene nominato nell’Atto Costitutivo.

ART. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente dell’organo.

E’ competente in via esclusiva a decidere su tutte le controversie tra l’Associazione e gli Associati.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, decidendo secondo equità e senza l’obbligo di rispettare alcuna regola rituale, eccettuato l’obbligo di far articolare all’Associato ed all’Associazione le rispettive ragioni.

Il primo Collegio dei Probiviri ed il suo Presidente sono nominati nell’Atto Costitutivo.

ART. 19 – Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L’associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

  1. A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  2. B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  3. C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  4. D) da fondi Ministeriali od Europei per lo svolgimento di progetti finalizzati al perseguimento delle attività statutarie;
  5. E) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
  6. F) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

ART. 20 – Destinazione

Le quote associative ed ogni altra eventuale contribuzione rappresentano versamenti vincolati al sostegno economico del sodalizio e, pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 21 – Scritture Contabili

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro degli Associati e il Libro dei Revisori.

I libri dell’Associazione, ad eccezione del Libro dei revisori, sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 - Rendiconto Economico Finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto al parere dei Collegio dei Revisori ed approvato dall’Assemblea ordinaria degli Associati entro i termini di cui al precedente art. 7, unitamente al bilancio preventivo per l’esercizio in corso.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il rendiconto economico finanziario viene trasmesso o consegnato a tutti gli associati, ovvero inserito nel sito Ufficiale dell’Associazione.

ART. 23 - Scioglimento dell' Associazione

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea degli Associati in seduta straordinaria per cause volontarie o per quelle previste dall’art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi e delibererà altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere comunque destinato ad altra associazione con finalita’ analoghe o ai fini di pubblica utilita’, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 25 - Efficacia

Il presente statuto entrerà in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

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